In sostanza, nella sentenza impugnata, n. 117/2009, il GUP aveva riscontrato l’esistenza dell’elemento oggettivo del reato di usura, aveva cioè verificato che il costo del denaro effettivamente applicato dalla Banca di Roma è stato superiore al limite indicato dall’art. 644 c.p. . Ha ritenuto sussistente inoltre, il nesso causale tra la condotta degli indagati ed il fatto descritto nel capo di imputazione.
Aveva però ritenuto di dichiarare che “il fatto non costituisce reato” per gli episodi di sforamento del tasso soglia per “insussistenza dell’elemento psicologico”, adducendo sostanzialmente, a fondamento del proprio convincimento, che l’esiguità e l’episodicità dei superamenti sono elementi idonei ad escludere “la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraia”.
Tanto ha confermato la Cassazione, nonostante il parere contrario del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che aveva chiesto l’annullamento della sentenza del GUP e la remissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, per il rinvio a giudizio della Banca.